9.1.09

L'abc del decreto Università

(conversione in legge dell’8 genn 2009 del decreto 180 10 nov 2008)

di Nicoletta Cottone
(dal sole24ore.com)

Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (articolo 3-bis). Arriva presso il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Sarà un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a individuare modalità e criteri per la costituzione dell'Anagrafe, che non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'aggiornamento dell'Anagrafe avrà periodicità annuale.

Chiamata diretta nelle università (articolo 1-bis). Nuova disciplina per la chiamata diretta nelle università. Gli atenei, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta: di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del "Programma di rientro dei cervelli", un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Le università devono formulare specifiche proposte al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale (Cun). La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio. In questi casi il nulla osta del ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal Cun, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Cambia la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario.
Commissioni giudicatrici (articolo 1, commi da 4 a 9). Il provvedimento introduce una disciplina transitoria, che modifica i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede la presenza di un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando (su questo punto non si registrano novità) e di 4 professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L'elettorato passivo per la lista spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando. Il sorteggio viene, quindi, effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Se il settore scientifico-disciplinare è costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore e può essere integrata mediante elezione di appartenenti a settori affini. Fra le novità introdotte nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, se il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio deve garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Previsto che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, a una sola commissione per ciascuna sessione. I nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da: un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando; due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Il meccanismo individuato è, dunque, sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento del Dpr 117/2000. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca viene nominata una commissione a livello nazionale, composta da 7 professori ordinari designati dal Cun fra gli appartenenti con il compito di sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio e provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi, né rimborsi spese. Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Nuove disposizioni relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, con i parametri per la valutazione dei candidati. La disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Previsto che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione, - e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato. Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il Cun, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale. Previsti effetti retroattivi: le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto. In materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 16 del Dlgs 503/1992), conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del 62mo anno di età. Possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare. Gli enti di ricerca sono esclusi dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.
Consiglio nazionale degli studenti universitari (articolo 3, comma 3-bis). Cambia la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), che sale da 2 a 3 anni (entro questo termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano a un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta).

Copertura finanziaria (articolo 4). Per il turn-over per le università statali gli oneri sono pari a 24 milioni di euro nel 2009, a 71 milioni di euro nel 2010 e a 141 milioni di euro a decorrere dal 2011. Per la copertura degli oneri è prevista la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto. Escluse dalle riduzioni le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto legge112/2008 (stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; risorse destinate alla ricerca; risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali) e quelle connesse all'istruzione e all'università.

Diritto allo studio dei meritevoli (articolo 3). Agevolazioni per garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. Per il 2009 integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie (legge 338/2000), per un importo pari a 65 milioni di euro. Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nella legge di bilancio 2009 (tabella 7), una dotazione pari a 44,6 milioni di euro, con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Dunque l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe di 109,6 milioni di euro. Per il 2009 incremento del fondo di intervento integrativo (articolo 16 della legge 390/1991), per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e la concessione delle borse di studio ha, nella legge di bilancio 2009 (tabella 7), una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione del decreto legge, dunque, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro. Alla copertura finanziaria si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61 della legge 289/2002), relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal Cipe al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A valere sul Fas, secondo la modifica introdotta dal Senato, sono previsti 65 milioni di euro per l'incremento delle risorse per le residenze e gli alloggi universitari e 405 milioni di euro per le borse di studio.

Entrata in vigore (articolo 5). Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 3-quinquies). In relazione agli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) si prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del Dpr 212/2005, siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare.

Pubblicità delle attività di ricerca delle università (articolo 3-quater). Viene introdotto l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenterà al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione saranno valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del Ffo, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Qualità del sistema universitario (articolo 2).
Disposizioni per la qualità del sistema universitario: a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo straordinario previsto dalla Finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 428), destinata a incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sarà ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. Il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione. La ripartizione delle risorse sarà definita con decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Civr (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e il Cnvsu (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).

Reclutamento in università ed enti di ricerca (articolo 1, commi da 1 a 3). Fissati alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo (legge 449/1997), ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. È previsto che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato questo limite, non possano procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. Salva la norma che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione relativa alle voci di costo da considerare nel computo del 90 per cento. Nel corso dell'esame al Senato è stato stabilito che si fanno salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Prorogata ulteriormente al 31 dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90% quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario, non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le università che hanno superato il limite massimo di spesa per il personale di ruolo sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 (articolo 1, comma 650, della Finanziaria per il 2007), per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Sul fronte del turn-over, fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale, per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Viene, dunque, elevato dal 20 al 50% il limite al turn-over previsto dalla prima formulazione dell'articolo 66 del decreto legge 112/2008. Il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell'anno precedente. Vengono fatte salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione (articolo 1, comma 648, della Finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650). Per le novità in tema di turn-over il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene integrato nel 2009 di 24 milioni di euro, nel 2010 di 71 milioni di euro, nel 2011 di 118 milioni di euro, dal 2012 di 141 milioni di euro.

Valutazione dell'attività di ricerca (articolo 3-ter). Disposizioni per collegare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati a una valutazione da parte dell'autorità accademica dell'attività svolta. Gli scatti biennali previsti dagli articoli 36 e 38 del Dpr 382/1980, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, saranno disposti previo accertamento da parte della autorità accademica dell'effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. L'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche. I criteri per identificare il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. Non potranno partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche.

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